Notizie e Circolari

Newsletter n.14/07 - Nuove disposizioni relative alla maternità

Data di pubblicazione: 15 novembre 2007

Si informano i datori di lavoro che a seguito di un confronto con lo S.P.I.S.A.L. (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della sede di Padova, sono stati confermati alcuni obblighi circa l’astensione dal lavoro delle dipendenti in stato di gravidanza.

Con riferimento all’Art. 17 co. 2, lett b) e  c) Decreto Legislativo n. 151/2001 è disposta l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici non appena accertato lo  stato di gravidanza, fino al giorno che precede la data di inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo).

Con riferimento all’Art. 6, co. 1  e Art. 7 è disposta l’interdizione dal lavoro della puerpera fino a sette mesi dopo il parto.

Le scuole materne, non potendo spostare la lavoratrice ad una mansione meno gravosa e rischiosa di quella abitualmente svolta (come rilevabile dalla propria valutazione dei rischi), dovranno accertarsi che la dipendente provveda a richiedere la maternità anticipata, telefonando o recandosi presso lo S.P.I.S.A.L. di loro competenza.

L’obbligo sopradescritto è esteso a tutto il personale delle scuole materne e degli asili nido, salvo casi particolari da sottoporre direttamente allo S.P.I.S.A.L.

L’inosservanza delle disposizioni  di cui sopra è punita con l’arresto fino a sei mesi.

Vi invitiamo a darne ampia comunicazione a tutto il personale

 

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