Notizie e Circolari

Newsletter n. 5/2013 - Aumento imposta di bollo

Data di pubblicazione: 28 giugno 2013

Dal 26 giugno 2013 l’imposta di bollo prevista nella misura di 1,81 euro passa a 2 euro e quella prevista nella misura di 14,62 euro passa a 16 euro.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 della Legge di conversione n. 71 del 24 giugno 2013, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 43/2013, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, aumentano rispettivamente in euro 2,00 e in euro 16,00. Le nuove misure risultano operative dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. della legge di conversione, ovvero il 26 giugno.
 
L'aumento delle imposta di bollo è stata necessaria per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009

Quando si applica l'imposta di bollo

Imposta di bollo da 2,00 Euro
La marca da bollo da 2,00 euro è obbligatoria sia per le ricevute che fatture (cartacee ed elettroniche) di importo superiore a 77,47 euro.
Pertanto la marca da bollo va applicata se:
1. l’importo della ricevuta per attività istituzionale (corrispettivi/quote attività) supera i 77,47 euro;
2. si tratta di fatture per operazioni escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633 del 1972 ed esenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633 del 1972;
La marca da bollo non è dovuta se:
1. l’importo indicato sul documento è inferiore a 77,47 euro;
2. si tratta di quote associative e contributi liberali/donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642);
3. il documento riguarda un’operazione soggetta ad IVA;
4. il documento è già assoggettato ad imposta di bollo o esente per legge.

Imposta di bollo da 16,00 Euro
La marca da bollo da 16 Euro va applicata per la registrazione di atto costitutivo e statuto (o modifiche statutarie), ogni 100 righe (per ciascuna delle due copie di atti da presentare in originale all'Agenzia delle Entrate).

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