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Infortunio sul lavoro - Obblighi del datore di lavoro

Data di pubblicazione: 19 aprile 2013

Per infortunio si intende un danno alla persona provocato da causa violenta in occasione di lavoro.

Per infortunio si intende anche l'infortunio in itinere, cioè avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro.

La denuncia di infortunio deve essere presentata all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 2 giorni dal ricevimento del primo certificato medico, anche in caso di prognosi inferiore a 3 giorni, come previsto dall'art.53, d.p.r. n. 1124/1965.

Si ricorda che il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio subìto, per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione.

In caso di denuncia mancata o tardiva, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa INAIL da € 1290 a € 7745 e una sanzione fissa di € 2590 applicata dalll'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i datori di lavoro che si avvalgono del servizio paghe del PUNTO FISM, è sufficiente contattare immediatamente i nostri uffici e inviare la documentazione relativa all'infortunio (via fax, via mail).

Si ricorda, inoltre, che chi si avvale del servizio assicurativo FISM-CATTOLICA, è obbligato a compilare anche la denuncia di sinistro direttamente on-line sul sito della Fism di Padova.

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